- L’articolo 612-ter del Codice Penale, introdotto nel 2019, al comma 1, rubricato con il titolo “Diffusione non autorizzata di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito”, incrimina chi, dopo aver realizzato o ripreso immagini o video di un’altra persona destinati a rimanere riservati, li invia, consegna, trasmette, pubblica o diffonde senza il consenso della persona interessata.
- Il comma 2, invece, incrimina chi, avendo ricevuto immagini o video sessuali espliciti, li invia, li consegna, li trasmette, li pubblica o li distribuisce con l’intenzione di arrecare danno alla persona raffigurata.
Secondo l’articolo 600-ter, comma 7, del Codice Penale, per pornografia infantile si intende qualsiasi rappresentazione di una persona di età inferiore ai diciotto anni, con qualsiasi mezzo, che mostri il/la minore impegnato/impegnata in una condotta sessualmente esplicita reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un/una minore per scopi sessuali. L’articolo 600-ter punisce un’ampia gamma di atti, quali, tra gli altri, la produzione di materiale pedopornografico, il traffico di materiale pedopornografico, nonché la sua distribuzione o messa a disposizione gratuita.
L’articolo 600-quater del Codice Penale, invece, stabilisce che sono punibili le persone che consapevolmente si procurano o detengono materiale pornografico realizzato utilizzando persone di età inferiore ai diciotto anni.
Ciò significa che anche nel caso di una relazione amorosa, il salvataggio di immagini intime del fidanzato o della fidanzata minorenni sullo smartphone o sul computer può costituire, in determinate circostanze, il reato di possesso di contenuti pedopornografici
Fonte: Garante per l’infanzia e l’adolescenza Alto Adige